FAQs

Settore Energia Elettrica

Il mercato dell’energia

Category: Recesso

Occorre stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello precedente, con il nuovo fornitore.  Quando viene concluso il nuovo contratto di fornitura con venditore entrante, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il vecchio venditore (uscente). La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato.
Sarà, quindi, il venditore entrante ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al venditore uscente.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6
Category: Recesso
Il cliente finale che intende recedere perchè vuole che cessi la fornitura, deve farlo direttamente in forma scritta con  preavviso non superiore ad un mese. Il recesso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 5
Category: Recesso
Si chiama diritto di recesso la possibilità che ha il cliente finale di chiudere il contratto di fornitura in essere per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6
Category: Recesso

No, il recesso non ha costi.

Eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 6
Category: Recesso
Sì, se il contratto lo prevede. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi; tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Il recesso può essere esercitato soltanto in relazione ad un contratto concluso nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 7

Il contratto

Category: Recesso

Occorre stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello precedente, con il nuovo fornitore.  Quando viene concluso il nuovo contratto di fornitura con venditore entrante, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il vecchio venditore (uscente). La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato.
Sarà, quindi, il venditore entrante ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al venditore uscente.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6
Category: Recesso
Il cliente finale che intende recedere perchè vuole che cessi la fornitura, deve farlo direttamente in forma scritta con  preavviso non superiore ad un mese. Il recesso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 5
Category: Recesso
Si chiama diritto di recesso la possibilità che ha il cliente finale di chiudere il contratto di fornitura in essere per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6
Category: Recesso

No, il recesso non ha costi.

Eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 6
Category: Recesso
Sì, se il contratto lo prevede. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi; tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Il recesso può essere esercitato soltanto in relazione ad un contratto concluso nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 7

 

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