FAQs

Settore Energia Elettrica

Il mercato dell’energia

Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle abitazioni (clienti domestici) e alle microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero

Le “microimprese” sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.

Riferimenti:

  1. Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 8
In ogni bolletta deve essere presente l’indicazione Servizio di maggior tutela oppure Mercato libero, che consente di verificare se la fornitura è servita in maggior tutela o nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
È la fornitura di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti  di piccole dimensioni che non hanno un venditore nel mercato libero.In ogni località questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio.

Riferimenti:

  1. Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV)

Sì, i clienti domestici e le microimprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.

Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’Autorità riguardano principalmente:

  • le letture del contatore;
  • il calcolo e la fatturazione dei consumi;
  • il pagamento delle bollette;
  • la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
  • la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
  • la rateizzazione dei pagamenti;
  • il deposito cauzionale.

Il prezzo complessivo per l’approvvigionamento dell’energia e per la gestione commerciale dei clienti (Spesa per la materia energia) in maggior tutela viene stabilito e aggiornato periodicamente dall’Autorità, che lo pubblica sul proprio sito internet.

▶ Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela

Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti del servizio elettrico, serviti nel mercato libero o in maggior tutela.

Vedi anche: Come leggere la bolletta

Riferimenti:

  1. Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 10

No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.

In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

Il contratto

Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle abitazioni (clienti domestici) e alle microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero

Le “microimprese” sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.

Riferimenti:

  1. Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 8
In ogni bolletta deve essere presente l’indicazione Servizio di maggior tutela oppure Mercato libero, che consente di verificare se la fornitura è servita in maggior tutela o nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
È la fornitura di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti  di piccole dimensioni che non hanno un venditore nel mercato libero.In ogni località questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio.

Riferimenti:

  1. Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV)

Sì, i clienti domestici e le microimprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.

Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’Autorità riguardano principalmente:

  • le letture del contatore;
  • il calcolo e la fatturazione dei consumi;
  • il pagamento delle bollette;
  • la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
  • la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
  • la rateizzazione dei pagamenti;
  • il deposito cauzionale.

Il prezzo complessivo per l’approvvigionamento dell’energia e per la gestione commerciale dei clienti (Spesa per la materia energia) in maggior tutela viene stabilito e aggiornato periodicamente dall’Autorità, che lo pubblica sul proprio sito internet.

▶ Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela

Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti del servizio elettrico, serviti nel mercato libero o in maggior tutela.

Vedi anche: Come leggere la bolletta

Riferimenti:

  1. Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 10

No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.

In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

 

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