Settore Energia Elettrica
Il mercato dell’energia
Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle abitazioni (clienti domestici) e alle microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero
Le “microimprese” sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.
Riferimenti:
- Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 8
Riferimenti:
- Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV)
Sì, i clienti domestici e le microimprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.
Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’Autorità riguardano principalmente:
- le letture del contatore;
- il calcolo e la fatturazione dei consumi;
- il pagamento delle bollette;
- la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
- la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
- la rateizzazione dei pagamenti;
- il deposito cauzionale.
Il prezzo complessivo per l’approvvigionamento dell’energia e per la gestione commerciale dei clienti (Spesa per la materia energia) in maggior tutela viene stabilito e aggiornato periodicamente dall’Autorità, che lo pubblica sul proprio sito internet.
▶ Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela
Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti del servizio elettrico, serviti nel mercato libero o in maggior tutela.
Vedi anche: Come leggere la bolletta
Riferimenti:
- Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 10
No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.
In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).
Il contratto
Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle abitazioni (clienti domestici) e alle microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero
Le “microimprese” sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.
Riferimenti:
- Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 8
Riferimenti:
- Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV)
Sì, i clienti domestici e le microimprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.
Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’Autorità riguardano principalmente:
- le letture del contatore;
- il calcolo e la fatturazione dei consumi;
- il pagamento delle bollette;
- la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
- la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
- la rateizzazione dei pagamenti;
- il deposito cauzionale.
Il prezzo complessivo per l’approvvigionamento dell’energia e per la gestione commerciale dei clienti (Spesa per la materia energia) in maggior tutela viene stabilito e aggiornato periodicamente dall’Autorità, che lo pubblica sul proprio sito internet.
▶ Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela
Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti del servizio elettrico, serviti nel mercato libero o in maggior tutela.
Vedi anche: Come leggere la bolletta
Riferimenti:
- Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 10
No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.
In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).