Settore Energia Elettrica
Il mercato dell’energia
Per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito cauzionale non può superare 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata. Quindi con 3 kW di potenza impegnata il deposito sarà al massimo di 34,5 euro.
Per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata, mentre per i clienti non domestici è di 15,5 euro per ogni kW per potenze disponibili fino a 16,5 kW.
Per i clienti nuovi, il venditore addebita nella prima bolletta 5,2 euro per ogni kW, e la quota restante in 12 rate successive. Un cliente nuovo con 3 kW pagherà quindi 15,6 euro nella prima bolletta e il restante importo, pari a 18,9 euro, in 12 rate successive.
Il deposito non è dovuto se le bollette sono pagate con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, e il venditore deve restituire la somma eventualmente già versata come garanzia.
L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato se il cliente è stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti; lo stesso vale per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero. La metà di tale importo viene restituita se nel corso dei 12 mesi successivi il cliente paga regolarmente.
Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV), articolo 12
- Delibera n. 200/99. articolo 14
La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita al momento della cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento. Per la restituzione non può essere chiesto al cliente alcun documento che dimostri l’avvenuto pagamento del deposito.
Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere.
Riferimenti:
- Delibera n. 200/99. articolo 14
Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se il contratto è a condizioni regolate o, se di mercato libero, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso.
Il contratto
Per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito cauzionale non può superare 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata. Quindi con 3 kW di potenza impegnata il deposito sarà al massimo di 34,5 euro.
Per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata, mentre per i clienti non domestici è di 15,5 euro per ogni kW per potenze disponibili fino a 16,5 kW.
Per i clienti nuovi, il venditore addebita nella prima bolletta 5,2 euro per ogni kW, e la quota restante in 12 rate successive. Un cliente nuovo con 3 kW pagherà quindi 15,6 euro nella prima bolletta e il restante importo, pari a 18,9 euro, in 12 rate successive.
Il deposito non è dovuto se le bollette sono pagate con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, e il venditore deve restituire la somma eventualmente già versata come garanzia.
L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato se il cliente è stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti; lo stesso vale per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero. La metà di tale importo viene restituita se nel corso dei 12 mesi successivi il cliente paga regolarmente.
Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV), articolo 12
- Delibera n. 200/99. articolo 14
La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita al momento della cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento. Per la restituzione non può essere chiesto al cliente alcun documento che dimostri l’avvenuto pagamento del deposito.
Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere.
Riferimenti:
- Delibera n. 200/99. articolo 14
Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se il contratto è a condizioni regolate o, se di mercato libero, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso.