Interessi della cartella di pagamento?
Il contribuente, nel momento in cui riceve la cartella di pagamento, deve corrispondere gli interessi previsti dalla singola legge d’imposta per il caso di riferimento, i cui tassi sono individuati nel DM 21.5.2009.
Ad esempio, se si tratta di imposte sui redditi, IVA e IRAP, gli interessi dovuti in caso di accertamento o di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione sono quelli da ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4% annuo.
Qualora il contribuente non versi le somme entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sugli importi iscritti a ruolo (esclusi sanzioni e interessi) sono conteggiati gli interessi di mora, nello iato temporale compreso tra il giorno di notifica della cartella e quello in cui avviene il pagamento.
Modalità di calcolo degli interessi
La cartella di pagamento, in punto interessi, è nulla se non sono riportate le analitiche modalità per il calcolo degli stessi. A questi fini, è stata ritenuta necessaria l’indicazione della data di consegna del ruolo.