Come chiedere la sospensione della cartella di pagamento?

È possibile domandare la sospensione della cartella di pagamento facendo un ricorso in autotutela all’ente titolare del credito, manifestando i motivi di illegittimità della pretesa esattoriale. Tuttavia queste istanze vengono difficilmente accolte.

La richiesta di sospensione può essere presentata al giudice al quale si è fatto ricorso, dimostrando l’urgenza e la necessità della sospensiva, nonché le proprie buone ragioni.   Se, poi, la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono però dovuti gli interessi da sospensione nella misura del 4,5% annuo.

Esiste la possibilità di domandare la sospensione della riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite l’apposita autodichiarazione presente sul relativo sito internet. La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e sempre che la stessa sia palesemente viziata per essere prescritta, decaduta, per avvenuto pagamento o perché la cartella è stata annullata o sospesa da un giudice o da un’autorità amministrativa. In virtù di questa procedura, se il ruolo è stato interessato, ad esempio, da un pagamento, uno sgravio oppure una sospensione giudiziale, è possibile inoltrare l’autodichiarazione per via telematica, in modo che il tutto venga trasmesso all’ente creditore.

Category: Cartella di pagamento

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