Cartella di pagamento: cos’è?
La cartella di pagamento è un atto che l’Agente della Riscossione invia al contribuente e con cui gli comunica di essere stato delegato, da parte di una pubblica amministrazione, a recuperare l’importo di un’imposta che, evidentemente, il contribuente stesso non ha pagato. Quindi, la cartella esattoriale deve necessariamente indicare:
- il tipo di imposta non pagata (ad esempio: bollo auto, Irpef, Imu, Tasi, ecc.);
- le annualità a cui si riferisce l’omissione di pagamento (ad esempio: bollo auto per l’anno 2018; Irpef per l’anno 2013; ecc.);
- l’ente titolare del credito (ad esempio, per il bollo auto si tratta della Regione, per l’Irpef si tratta dell’Agenzia delle Entrate, per l’Imu e la Tasi si tratta del Comune, ecc.);
- la data di iscrizione a ruolo del tributo: l’iscrizione a ruolo è l’atto con cui la pubblica amministrazione creditrice formalizza il proprio credito in un documento e incarica l’agente della riscossione del relativo recupero;
- l’importo che deve essere pagato, comprensivo di interessi, sanzioni e gli oneri della riscossione (un tempo detti «aggio»), ossia il corrispettivo dovuto all’ente riscossore per la sua attività;
- il nome del contribuente debitore e degli eventuali obbligati in solido;
- le modalità e i termini per fare ricorso contro la cartella stessa.
Così descritta, la cartella di pagamento potrebbe sembrare una sorta di sollecito di pagamento, al pari di quello che invia il creditore con una lettera di diffida indirizzata al debitore. Invece non è così e qui sta la grande particolarità della cartella. La cartella esattoriale è anche un titolo esecutivo, o meglio lo diventa se il contribuente non si oppone entro 60 giorni. Cosa significa? Per comprenderlo facciamo il paragone con la diffida inviata da un avvocato. Se una persona riceve una lettera di messa in mora da uno studio legale che chiede il pagamento di un debito per conto di un proprio cliente e il pagamento non viene effettuato, l’avvocato deve rivolgersi al giudice per ottenere una condanna al pagamento dell’importo (lo farà instaurando una causa ordinaria o un ricorso per decreto ingiuntivo); solo con la sentenza potrà poi agire con un pignoramento. Invece la cartella esattoriale non necessita di questa fase: una volta che scadono i tempi per opporsi essa diventa definitiva e l’Agente della riscossione può procedere direttamente al pignoramento. Né il debitore ha possibilità di far valere successivamente eventuali contestazioni contro il contenuto dell’atto.
Quindi possiamo dire che la cartella è come se fosse sia un sollecito di pagamento (l’ultimo), sia una sentenza. In termini giuridici, si dice che la cartella è un atto che contiene in sé la natura dell’atto di precetto (appunto, l’ultimo avvertimento) e del titolo esecutivo.
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