Quali informazioni deve fornire chi propone un contratto?
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Le offerte commerciali
Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre:
- farsi chiaramente identificare, specificando che è un agente di vendita, l’impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa;
- prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura e, in particolare, le bollette, informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale;
- indicare la durata e la validità dell’offerta, i clienti a cui è rivolta e le modalità di adesione;
- fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, in particolare riguardo il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze di pagamento e le conseguenze di eventuali ritardi; i tempi e le procedure per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento (clienti domestici) e della facoltà di recesso;
- fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori;
- indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciale ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
- consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità;
- specificare i tempi tecnici necessari per il cambio venditore;
- se il cliente non è sul mercato libero, informarlo degli effetti del passaggio al mercato libero.
Se il contatto avviene fuori dai locali commerciali del venditore, le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro mezzo durevole (ad esempio, un CD rom, una e-mail, un link a un sito internet accessibile con password).
Riferimenti:
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 9
- Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206).