Dizionario del consumatore

Category: Il mercato libero

No. Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto.

In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

Category: Il mercato libero
In ogni bolletta deve essere presente l’indicazione Servizio di maggior tutela oppure Mercato libero, che consente di verificare se la fornitura è servita in maggior tutela, cioè alle condizioni stabilite dall’Autorità, o nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
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In Italia, come nel resto dei Paesi dell’Unione europea, il mercato libero dell’energia comporta che chiunque può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente.
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Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso).

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Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.

I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.

Ad esempio:
per ottenere il cambio venditore l’1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all’1 marzo.

Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 12
  2. Atto 487/2015/R/eel Allegato A, articolo 7
  3. Atto 77/2018/R/com Allegato A, articolo 7
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No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.

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No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.