Dizionario del consumatore

No, il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore.

Il termine di preavviso per le modifiche del contratto garantisce al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto e cambiare fornitore prima che entrino in vigore le modifiche proposte.

Riferimenti:
  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 13 (Codice di condotta commerciale)

Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 euro.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articoli 13 e 14 (Codice di condotta commerciale)

Nel mercato libero le condizioni contrattuali di fornitura, così come accade per il prezzo del servizio di vendita, sono definite liberamente dal venditore. In tutti i contratti, qualunque sia il loro contenuto, devono essere comunque presenti alcune clausole essenziali che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 11 (Codice di condotta commerciale)

Le clausole essenziali che devono sempre essere presenti in qualsiasi contratto di mercato libero sono quelle relative a:

  • l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, e l’indirizzo della fornitura;
  • l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore;
  • la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
  • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
  • le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
  • le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
  • le modalità di fatturazione e quelle di pagamento, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
  • i termini per il pagamento delle bollette e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
  • gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura;
  • il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 11 (Codice di condotta commerciale)