Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX, Sentenza n. 2022/09/15, depositata il 2/4/2015
Non può essere riconosciuta la qualità di atto presupposto all’avviso di rettifica emesso dal Comune ai fini della TARSU per anni precedenti per cui è illegittima la iscrizione a ruolo per anni successivi. È fondata la eccezione sollevata in merito alle spese di lite liquidate dalla CTP in misura eccedente la tariffa e rideterminate in sede di appello. (G.T.)
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. sent. 9873/2011