Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV, Sentenza n. 2062/14/15, depositata l’8/04/2015

La tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti interni ed equiparati.

Se il servizio di raccolta rifiuti, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente, il tributo è dovuto in misura ridotta. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 59, co 2 e 4, d.lgs. 507/1993

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