Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 2 – Sent. n. 204/2/2009 – dep. il 18/11/2009
La soggettività della TARSU non discende dalla proprietà del bene, ma dalla conduzione dello stesso e dell’effettiva potenzialità di produrre rifiuti.
Pertanto, l’identificazione, da parte del Comune, nel Porto turistico riva di Traiano come unico soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta, stante l’unitarietà della struttura e l’unicità dell’atto amministrativo di concessione, costruzione e gestione è errata, in quanto singole porzioni sono state sub concesse a terzi.
Riferimenti normativi: D. Lgs n. 22/1997, art. 49, 3° comma.