Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 1 – Sent. n. 478/1/2009 – dep. il 10/9/2009
L’onere di verificare la permanenza del presupposto agevolativo (nella specie la riduzione della tassa perché il cassonetto per i rifiuti era stato posizionato ad una distanza maggiore a quella stabilita dal regolamento comunale)è del contribuente che è tenuto a comunicare all’Amministrazione la variazione della propria situazione di fatto in relazione alla dichiarazione a suo tempo resa.
Nella specie il nuovo cassonetto era stato posto all’interno di un distributore di benzina e ritenuto dal contribuente riservato al gestore e, quindi, non utilizzato.
Riferimenti normativi: D. Lgs n. 507/1993, art. 70.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10608/2003.