Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. IX, 07/09/2023, n.2674
Pignoramento illegittimo, se contenente solo generiche informazioni sui crediti
In materia tributaria, deve ritenersi illegittimo per vizio di omessa motivazione il pignoramento di crediti verso terzi effettuati dall’agente della riscossione, contenente una mera elencazione delle cartelle di pagamento con indicazione del solo numero della data della presunta notifica, non fornendo nessuna indicazione sui crediti, circa la loro natura, sui tributi (imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative), nonché sugli importi delle singole cartelle.