Cassazione civile, 3 sez., 04/08/2023, n. 23894
Sez. 3 – , Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 – 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.
A. (LANFRANCHI GRAZIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 05/01/2021
La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 – nella parte in cui detta norma non prevedeva l’ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso ex art. 50 del citato d.P.R. – implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità – non già concorrenza – tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all’esecuzione aventi funzione “recuperatoria” di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.