Autotutela e condanna alle spese
ORDINANZA DEL 28/06/2023 N. 18459/5 – CORTE DI CASSAZIONE
In tema di contenzioso tributario, l’annullamento in autotutela di un atto impositivo, avvenuto dopo la notifica del ricorso da parte del contribuente, non comporta automaticamente la condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. La compensazione delle spese di lite è, infatti, ammessa se la materia del contendere è particolarmente complessa, mentre se la pretesa è manifestamente illegittima deve essere pronunciata condanna alle spese di giudizio. In ossequio a questi principi, richiamando una propria precedente ordinanza n. 22231/2011, la Suprema Corte ha condannato al pagamento delle spese l’Agenzia delle Entrate.