ADICU 2Ufficio Stampa

Case all’asta e rinegoziazione dei mutui: Adicu raccoglie le firme per una petizione al Parlamento

Le attuali difficoltà economiche a cui si trovano costretti consumatori e famiglie -ancora più preoccupanti visti i recenti e continui aumenti del tasso BCE e, di conseguenza, delle rate dei mutui a tasso variabile- rendono concreto il rischio di insolvenza e l’aumento dei pignoramenti delle abitazioni.

E’ proprio questo triste scenario che dovrebbe determinare il legislatore ad intervenire a tutela della prima casa: è urgente e indifferibile la riapertura dei termini o, comunque, la reintroduzione della possibilità di domandare la sospensione delle procedure esecutive immobiliari finalizzata alla richiesta di rinegoziazione dei mutui o alla richiesta di finanziamenti, da parte dei parenti dei soggetti esecutati, per estinguere il debito e salvare l’abitazione.

Ricordiamo quanto era stato previsto con decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 -convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69- col quale era stata disposta (con l’art. 40-ter, comma 1) la modifica dell’art. 41-bis del d.l. 124/2019 nei seguenti termini: “1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e  non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile  1999,  n.130, che sia creditore ipotecario di primo grado,  abbia  iniziato  o sia intervenuto in una  procedura  esecutiva  immobiliare  avente  ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il  debitore,  che  sia qualificato come consumatore  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni  di  cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un  finanziamento,  con  surroga  nella  garanzia ipotecaria esistente, a  un  terzo  finanziatore  che  rientri  nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve  essere  utilizzato per estinguere il  mutuo  in  essere. Il  debito  rinegoziato  o  il finanziamento del terzo possono essere assistiti  dalla  garanzia  di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione  per il debito residuo”. Tra i vari requisiti previsti dalla norma, si prescriveva che “la richiesta  dovesse essere presentata  entro  il  termine  del  31 dicembre 2022, a condizione che al momento  della  presentazione  sia pendente  una  procedura  esecutiva  immobiliare  sul  bene,  il  cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021”.

L’esecutato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 bis d.l. 124/2021, che avesse richiesto la rinegoziazione per un periodo, a seconda dell’età, da 10 a 30 anni, o i cui parenti avessero domandato un finanziamento destinato ad estinguere il mutuo, avrebbe potuto domandare al Giudice la sospensione della procedura esecutiva per un periodo di sei mesi in modo da consentire alla banca pignorante o intervenuta, all’esito della verifica del merito creditizio o della richiesta di rinegoziazione, di esprimersi motivatamente.

La misura si è rivelata utile tanto che alcuni esecutati hanno potuto salvare l’abitazione anche alla vigilia dell’asta (Scarica l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2023).

Adicu raccoglie le firme per inviare apposita petizione al Parlamento sollecitando la riapertura dei termine scaduto il 31 dicembre 2022 o la reintroduzione dello strumento normativo menzionato che consentirebbe di contemperare l’interesse degli esecutati di salvare le case all’asta con l’interesse delle banche, con le suddette misure, ad ottenere la restituzione integrale degli importi.


 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *