Case all’asta e rinegoziazione dei mutui: Adicu raccoglie le firme per una petizione al Parlamento
Le attuali difficoltà economiche a cui si trovano costretti consumatori e famiglie -ancora più preoccupanti visti i recenti e continui aumenti del tasso BCE e, di conseguenza, delle rate dei mutui a tasso variabile- rendono concreto il rischio di insolvenza e l’aumento dei pignoramenti delle abitazioni.
E’ proprio questo triste scenario che dovrebbe determinare il legislatore ad intervenire a tutela della prima casa: è urgente e indifferibile la riapertura dei termini o, comunque, la reintroduzione della possibilità di domandare la sospensione delle procedure esecutive immobiliari finalizzata alla richiesta di rinegoziazione dei mutui o alla richiesta di finanziamenti, da parte dei parenti dei soggetti esecutati, per estinguere il debito e salvare l’abitazione.
Ricordiamo quanto era stato previsto con decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 -convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69- col quale era stata disposta (con l’art. 40-ter, comma 1) la modifica dell’art. 41-bis del d.l. 124/2019 nei seguenti termini: “1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n.130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo”. Tra i vari requisiti previsti dalla norma, si prescriveva che “la richiesta dovesse essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021”.
L’esecutato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 bis d.l. 124/2021, che avesse richiesto la rinegoziazione per un periodo, a seconda dell’età, da 10 a 30 anni, o i cui parenti avessero domandato un finanziamento destinato ad estinguere il mutuo, avrebbe potuto domandare al Giudice la sospensione della procedura esecutiva per un periodo di sei mesi in modo da consentire alla banca pignorante o intervenuta, all’esito della verifica del merito creditizio o della richiesta di rinegoziazione, di esprimersi motivatamente.
La misura si è rivelata utile tanto che alcuni esecutati hanno potuto salvare l’abitazione anche alla vigilia dell’asta (Scarica l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2023).
Adicu raccoglie le firme per inviare apposita petizione al Parlamento sollecitando la riapertura dei termine scaduto il 31 dicembre 2022 o la reintroduzione dello strumento normativo menzionato che consentirebbe di contemperare l’interesse degli esecutati di salvare le case all’asta con l’interesse delle banche, con le suddette misure, ad ottenere la restituzione integrale degli importi.