No alla richiesta di documenti già in possesso dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento
L’Agenzia delle Entrate non può invocare l’art.25 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 secondo cui “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa” in quanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 al contribuente non possono essere richiesti gli atti ed i documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria che devono essere acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1991.
Il fatto
L’ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5 del d.P.R. 600 del 1973, e dell’art. 54 d.P.R. 633 del 1972 come modificati dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all’utilizzo di documenti non esibiti dai contribuenti a fronte di specifica richiesta da parte dell’Ufficio.
La conclusioni
Secondo la cassazione il motivo è infondato in quanto la richiesta degli atti ai contribuenti da parte dell’amministrazione finanziari risulta generica e non tale da consentire di individuare la documentazione necessaria a soddisfare l’esigenza di accertamento da parte dell’ufficio e, d’altra parte, la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla documentazione relativa alla compravendita di capannone e cioè ad atto pubblico come tale in possesso dell’amministrazione stessa e di cui non è quindi necessaria la richiesta, per cui la deduzione ricorrente relativa alla mancata esibizione di documenti risulta generica e infondata.
Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 5947 Anno 2019
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: MAISANO GIULIO
Data pubblicazione: 28/02/2019
Cass. civ., sez. 5, 28.02.2019, n. 5947