Inammissibile il ricorso per cassazione senza la produzione dell’avviso di ricevimento
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).
Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 8094 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Data pubblicazione: 21/03/2019
Cass. civ., sez. 6, 21.03.2019, n. 8094