Obbligo di vaccinazione: cosa fare?
L’art. 32 Cost. al secondo comma stabilisce il principio per cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Disposizione che ad oggi risulta assente per tutte le categorie professionali, eccetto che per il personale medico sanitario in merito al quale vige l’obbligo di vaccinazione.
Il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 appare in contraddizione con le finalità che si prefigge di raggiungere. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, le disposizioni dovrebbero “consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al c.1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS–COV 2”.
Tale finalità dovrebbe raggiungersi con l’impiego delle certificazioni verdi COVID 19 (c.d. Green Pass), – dichiara il Responsabile dello Sportello ADICU Palermo – che viene rilasciato a norma dell’art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 nei seguenti casi:
1) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS COV 2 (due inoculazioni o una inoculazione a seconda della tipologia del vaccino effettuato);
2) la guarigione dall’infezione da SARS COV 2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);
3) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS COV 2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).
In buona sostanza la prevenzione della diffusione del virus sarebbe esclusivamente garantita dai test che indicano la negatività o meno.
E’ stato scientificamente provato che anche i soggetti vaccinati (seppur con conseguenze diverse) sono esposti al contagio e quindi sono potenzialmente portatori del virus.
Quest’aspetto non inane dimostra che il rilascio della certificazione verde deve essere conseguente ai soli risultati dei test sulla negatività e/o ai test sierologici.
La contraddizione che emerge – secondo il Responsabile dello Sportello ADICU Palermo – influisce negativamente anche sul rispetto della dignità umana di cui all’ultimo comma dell’art. 32 Cost. oltre che violare il diritto al lavoro e diritto allo studio.
In ultimo e non per importanza deve sottolinearsi che la sottoposizione del personale docente e della popolazione scolastica over 12 allo screening, per il quale è stata prevista l’autorizzazione di una spesa pari a 100 milioni di euro ex art. 1 comma 9 del D.L. de quo, dovrebbe avvenire gratuitamente essendo tale attività preventiva la sola efficace per ostacolare la diffusione del virus
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