Autovelox: il malfunzionamento va provato dall’opponente
Certificato di omologazione e verifica periodica devono essere allegati dalla pubblica amministrazione
In caso di sanzione rilevata tramite autovelox la contestazione dell’erroneo funzionamento dell’apparecchio deve essere provata dal cittadino opponente. La pubblica amministrazione è tenuta ad allegare, ove le venga richiesto, il certificato di omologazione e la prova delle verifiche periodiche ( taratura). Se il certificato di taratura è stato rilasciato da soggetto abilitato, non è compito del giudice del merito sindacare sulle modalità della taratura. Se dunque è presente l’omologazione e risultano effettuate le verifiche periodiche di taratura e sul corretto funzionamento dell’apparecchio quest’ultimo si presume idoneo ad elevare sanzioni amministrative. In presenza di queste condizioni il ricorrente che voglia contestare il malfunzionamento dell’autovelox dovrà provare i difetti di costruzione, di installazione, o problemi di carattere elettronico. Tale prova risulta abbastanza complicata e potrebbe non essere sufficiente neanche l’ausilio di un tecnico specializzato in quanto quest’ultimo sarebbe incaricato successivamente alla contestazione dell’infrazione. Di conseguenza tale tecnico dovrebbe provare che il malfunzionamento risalga al momento dell’accertamento dell’infrazione. Non sarebbe sufficiente provare che l’apparecchio che non funzioni al momento in cui il tecnico lo verifichi, ma bisognerebbe attestare che il malfunzionamento era tale anche al momento dell’accertamento dell’infrazione.
Le modalità della taratura sono contestabili ove essa non sia effettuata tramite un soggetto abilitato
Dopo l’allegazione da parte della pubblica amministrazione del certificato di omologazione e di verifica periodica ( quest’ultima include taratura), il ricorrente deve verificare quale soggetto ( in genere un laboratorio) abbia effettuato la verifica periodica, nel caso essa sia stata effettuata da un soggetto non abilitato, si potrà contestare la veridicità delle risultanze di tali verifiche. Come su indicato infatti il giudice del merito non entra nel merito della taratura quando essa sia effettuata da un soggetto abilitato (l’ente accreditante è Accredia) ma nel caso tale soggetto non lo sia, il giudice potrà valutare l’efficacia e la validità della taratura. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23330/2020 ha ribadito una serie di principi sui quali i giudici devono attenersi in caso di contestazione di malfunzionamento dell’autovelox. Taratura periodica e omologazione non devono mancare, esse rappresentano il presupposto della presunzione di funzionamento dell’apparecchiatura. In caso di allegazione di questi due documenti per vincere la presunzione di corretto funzionamento dell’apparecchio accertatore il ricorrente dovrà allegare documentazioni tecniche che provino il difetto di funzionamento, ciò è accaduto molto raramente e solo in caso di una pluralità di casi accaduti in un medesimo periodo.