T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 05/10/2015, n. 418
Le determinazioni del Co.Re.Com. di approvazione della graduatoria relativa alle emittenti televisive locali che hanno presentato la domanda per la concessione dei contributi valgono per quanto riguarda le esclusioni e costituiscono un atto sia pure endoprocedimentale ma immediatamente lesivo.