Corecom Toscana, delibera 7/11
In virtù dell’articolo 2, comma 1, della delibera Agcom n. 173/07/CONS, sono di competenza dei Corecom, con riferimento all’ambito soggettivo, le controversie tra “utenti finali” ed “operatori”; pertanto, atteso che l’istante non riveste la qualifica di “utente”, definito, all’articolo 1, comma 1, lett. i), come ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (non essendo la parte istante intestataria del contratto), la controversia non può essere decisa dal Corecom.