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Corecom Emilia-Romagna, delibera 23/12

È da rigettare la domanda dell’utente volta al mantenimento del contratto adsl in essere tra le parti coinvolte, poiché la stessa esula dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione. Al riguardo occorre richiamare quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS ai sensi del quale “l’autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”. Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS, delimita e circoscrive il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato all’esclusiva possibilità per il, Corecom di condannare l’operatore al rimborso (o allo storno) di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi.

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