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Corecom Abruzzo, delibera 07/19

Nel caso di specie l’istante contesta l’illegittima interruzione del servizio e la perdita della numerazione a seguito della richiesta di recesso con portabilità del numero verso altro operatore esercitata entro i termini per le modifiche unilaterali del contratto.

In effetti dalla disamina della documentazione in atti, risulta che l’istante ha comunicato il recesso entro i termini a seguito della comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, tuttavia non risulta provato che entro il detto termine abbia richiesto e avviato la portabilità della numerazione verso altro operatore. Ne consegue che non può in alcun modo dolersi dell’avvenuta cessazione del contratto così come della perdita della numerazione, pertanto le relative richieste di indennizzo devono essere entrambe rigettate.

Quanto invece alla richiesta dei costi di disattivazione, si richiama quanto disposto dall’art. 70 comma 4 del D.Lgs. 259/03 nel quale è stabilito che “Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l’esercizio del diritto di recesso. L’Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni.” Essendo pertanto acclarato che nel caso di specie la cessazione del rapporto contrattuale è intervenuto per recesso a seguito delle modifiche unilaterali del contratto, la richiesta di tali costi da parte dell’operatore non può non considerarsi illegittima.


Corecom Abruzzo - Delibera n. 07-2019

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