Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 2/11
Nella determinazione dell’indennizzo spettante all’utente per mancata attivazione del servizio da parte dell’operatore occorre considerare l’eventualità che l’utente abbia comunque potuto usufruire del servizio telefonico a mezzo di altro operatore. Tale elemento infatti, pur non incidendo sulla responsabilità del primo operatore, né sull’importanza del disservizio, ma riduce il disagio subito dall’utente. Pertanto l’indennizzo deve essere ridotto equitativamente di 1/5, come da prassi di questo ufficio in fattispecie analoghe.