Corecom Calabria, Delibera 03/19
La società resistente, dinnanzi alla puntuale contestazione dell’utente, non ha dimostrato di averlo adeguatamente preavvisato. L’operatore ha solo addebitato al cliente la responsabilità del mancato accredito sulla carta, ma non ha dimostrato di averlo reso edotto della situazione debitoria e di averlo preavvisato dell’imminente interruzione del servizio. Il gestore, d’altro canto, sebbene abbia lamentato la persistente morosità dell’utente, non ha finanche provato l’entità dell’inadempimento, non avendo allegato tutte le fatture rimaste insolute e gli estratti conto della corrispondente posizione contabile. L’operatore, infatti, in sede istruttoria, “avrebbe dovuto documentare l’attività di gestione del cliente e dimostrare l’asserita, ma non provata, morosità, nonché le attività propedeutiche all’adozione della misura sospensiva, ovvero i solleciti di pagamento e le note di preavviso di sospensione eventualmente inviate all’istante”[1].
Sulla scia degli orientamenti definitori prevalenti, si giunge, quindi, a comporre gli interessi in conflitto, avvalendosi dei principi di ripartizione del carico probatorio concretamente applicati nel processo civile. In particolare, secondo giurisprudenza pacifica, l’onere della prova, in tema di fornitura del servizio nell’ambito del settore delle telecomunicazioni è ripartito tra utente (creditore) e gestore (debitore) in tal senso: “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. n. 2387/04 e 936/10).
Ciò posto, nella fattispecie odierna, gravava su Wind Tre l’onere di provare il rispetto della regolamentazione vigente in materia di sospensione dell’utenza. Il quadro emerso dall’esame degli atti e il contenuto delle reciproche deduzioni delle parti, comprova l’illegittimità della sospensione posta in essere dal gestore, in quanto non preceduta da congruo preavviso, come invece disposto, lo si ripete, ex art. 4, co. 1, delibera 173/07/CONS , allegato A.
[1] AGCOM DETERMINA DIRETTORIALE n. 38/18/DTC/Gu14/1349/17