No all’accertamento fiscale basato solo sulle quotazioni OMI e sul valore di ipoteca della Banca
Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (Cass. n. 25707 del 2015).
Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 18651 del 2016; Cass. n. 11439 e 21813 del 2018).
Anche l’iscrizione ipotecaria (della Banca) non costituisce quell’elemento grave preciso e concordante utile al fine di individuare il reale valore dell’immobile oggetto di compravendita. La ratio dell’iscrizione è, infatti, quella di garantire l’Istituto di credito anche per tutti gli interessi legali e moratori, le spese legali e giudiziarie «fino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto» che, eventualmente, sarà tenuto a sostenere nel caso in cui il mutuatario non paghi il proprio debito e si debba procedere al pignoramento immobiliare.
Cassazione civile, sez. 5, 18.02.2020, n. 4076
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PEPE STEFANO
Data pubblicazione: 18/02/2020