Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, Sentenza n. 3297/06/15, depositata il 10/06/2015
L’agente di commercio che opera su una zona molto vasta non è assoggettato all’Irap qualora risulti documentata l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione con riguardo all’attività del contribuente svolta senza l’ausilio di collaboratori o dipendenti e con l’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. L’ampiezza dell’area assegnata al professionista giustifica i costi sostenuti che, anche se elevati, sono riconducibili ai beni di consumo. (D. A,)
Riferimenti normativi: d.lgs n. 446/97, art. 2