Tribunale Forli’, 05/03/2024
Il compenso dell’OCC deve essere liquidato dal giudice
A differenza di quanto era previsto con il piano del consumatore disciplinato dalla l. n. 3 del 2012, il c.c.i.i. ha modificato la disciplina sul compenso dell’OCC che, in base all’art. 71, deve essere liquidato dal giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l’omologa. La liquidazione deve avvenire previa verifica dell’integrale esecuzione del piano, tenendo conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore. Non è dunque ammissibile una proposta che preveda che il compenso sia concordato tra debitore e OCC e sia corrisposto senza passare attraverso il vaglio del giudice.