Tribunale Avellino sez. lav., 19/09/2023, n.608
Il principio di non impugnabilità dell’estratto di ruolo opera anche per i ricorsi antecedenti all’entrata in vigore della nuova normativa
Alla luce del comma 4-bis dell’art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 (come inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021) gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate non possono essere direttamente impugnati (salvo che nei tre casi espressamente previsti nella norma, ossia in caso di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto; nel caso di blocco dei pagamenti da parte della P.A. e se si rischia la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.) e tale normativa opera anche per i giudizi pendenti. In assenza di una disciplina transitoria, con riferimento alla sussistenza delle condizioni dell’azione e segnatamente dell’interesse ad agire e ad impugnare le cartelle di pagamento invalidamente notificate, ma conosciute tramite gli estratti di ruolo, il giudice deve d’ufficio valutare la sussistenza delle stesse.