La società impegnata in un contenzioso tributario non ha diritto all’oscuramento dei propri dati
Non va accolta la richiesta di anonimizzazione posta nel contesto di un giudizio tributario. Lo afferma la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 23 agosto 2023, n. 25173 (Pres. D’Aquino, Rel. Triscari). affrontando il caso di una società di import-export che contestava le sanzioni nell’ambito di una controversia con l’agenzia delle Dogane.
Per la l’istanza di anonimizzazione formulata dalla società ricorrente va respinta, posto che in tema di diritto all’anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali – stanti le modifiche apportate dall’art. 40 D.L. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214/2011, che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica – riveste la qualità di interessato, legittimato a presentare l’istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni (Cass., Sez. V, 7 agosto 2020, n. 16807; Cass., Sez. V, 12 agosto 2021, n. 22754; Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 4167).
Nella specie la Corte rileva l’ulteriore difetto – salva la mancanza del presupposto soggettivo – del presupposto oggettivo delle ragioni per procedere alla anonimizzazione delle generalità del ricorrente – ragioni, peraltro, non indicate dal ricorrente – trattandosi di questioni relative a dazi doganali e sanzioni tributarie, le quali non attengono a dati sensibili e, comunque, sono prive di quella particolare riservatezza che risulti tale da inibire la pubblicità del provvedimento giurisdizionale.