Cassazione civile, sez. un., 04/09/2023, n. 25722
Sez. U – , Ordinanza n. 25722 del 04/09/2023 (Rv. 668743 – 01)
Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)
contro
Regola giurisdizione
Le controversie in materia di diritti amministrativi, ai sensi degli artt. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e 1.1-bis del relativo All. 10, nella versione antecedente alla l. n. 115 del 2015, ossia fino al 17 agosto 2015, e di contributi annui per i collegamenti in ponte radio, ai sensi degli artt. 35 del citato decreto e 2-bis del relativo All. 10, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario, atteso che le somme da corrispondere non hanno natura tributaria, non avendo carattere coattivo, né collegamenti con una spesa pubblica e con uno specifico indice di capacità contributiva, ma conseguono al rapporto sinallagmatico esistente tra prestazioni della parte privata e prestazioni di quella pubblica derivante dal rilascio dell’autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d’uso, in virtù del quale l’importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del “solvens”, ma costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all’art. 25, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero ex art. 28, comma 2, oltre ad essere per i diritti facoltativo.