Cassazione civile, 1 sez., 27/07/2023, n. 22797
Sez. 1 – , Ordinanza n. 22797 del 27/07/2023 (Rv. 668685 – 02)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
B. (DI BENEDETTO NICOLA) contro U. (ACCARDO FABIO)
Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/03/2017
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, va necessariamente prevista l’ammissione del creditore ipotecario al voto, non solo in relazione alla parte falcidiata della sua pretesa, ma anche con riferimento alla perdita economica subita in ragione della dilazione di pagamento impostagli, conseguendone, in mancanza, l’inammissibilità della proposta di accordo.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e ss. della l. n. 3 del 2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento.
Cassazione civile, 1 sez., 27.07.2023, n. 22797