Cassazione civile, 1 sez., 26/07/2023, n. 22616
Sez. 1, , Ordinanza n. 22616 del 26/07/2023 (Rv. 668434, 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.
(VISMARA FABRIZIO) contro T.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 09/05/2018
In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell’apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.
Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17836 del 2019 Rv. 654542, 01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750, 01