Garante privacy, no al diritto all’oblio per reati gravi – Per articoli recenti prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia
No al diritto all’oblio per chi si è macchiato di reati gravi e la cui vicenda giudiziaria si sia da poco conclusa e sia ancora di interesse pubblico. Con questa motivazione il Garante privacy ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli recenti presentata da un uomo condannato a due anni di reclusione per detenzione di materiale pubblicato da Al-Qaida che aveva scontato la sua pena.
Nel reclamo al Garante, l’interessato aveva chiesto di ordinare a Google, la rimozione dai risultati di ricerca di 18 URL collegati ad articoli che riportavano la notizia di un suo arresto avvenuto nel 2019 nel Regno Unito per possesso di informazioni ritenute utili a commettere o preparare un atto terroristico.
A suo dire, avendo ormai interamente scontato la pena ed essendo rientrato in Italia, la permanenza in rete di tali notizie gli avrebbe impedito di ricostruirsi una nuova vita e di trovare lavoro e poter così fronteggiare le responsabilità familiari.
Nel rigettare la richiesta, il Garante ha ricordato che non si può procedere alla deindicizzazione di informazioni recenti quando a prevalere è l’interesse generale alla reperibilità delle notizie a causa della gravità delle condotte poste in essere dall’interessato. Nel caso specifico, il reclamante aveva commesso un reato di particolare allarme sociale legato al possesso di materiale appartenente a un’organizzazione terroristica internazionale come Al-Qaida. Per quanto riguarda il fattore tempo – altro elemento importante per la valutazione del caso – l’intervallo di pochi mesi intercorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria e dall’espiazione della pena della reclusione è risultato assai limitato, non potendosi perciò qualificare le informazioni come risalenti nel tempo, né ancora prive di interesse pubblico.