Soggettività passiva ai fini Imu
SENTENZA DEL 30/06/2023 N. 624/5 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA
In assenza di un vincolo di natura giuridica sul bene immobile, la mera disponibilità materiale del bene stesso non costituisce presupposto per l’attribuzione della soggettività passiva ai fini Imu. Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, infatti, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento dell’Imu è il proprietario dell’immobile, seppure non vi sia stata riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore (Cass. n. 10400/2022; Cass. n. 36078/2022). Sulla base di tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha confermato la sentenza di primo grado della Corte di giustizia di primo grado di Firenze. Nel caso di specie, infatti, la società di leasing, in quanto proprietaria dell’immobile, è stata condannata al pagamento dell’imposta in seguito alla risoluzione anticipata del contratto di leasing senza formale riconsegna del bene da parte del locatore.