Onere probatorio a carico del Fisco
SENTENZA DEL 28/06/2023 N. 2380/5 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo circostanziato la pretesa erariale, indicando precisamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto impositivo, a pena di annullabilità dell’atto stesso.
In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha ritenuto non sufficientemente provata, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’asserita non inerenza dei costi per insufficiente descrizione in fattura.
Nel caso in esame i giudici lombardi si sono, tra l’altro, rifatti ad un caso analogo risolto con sentenza n. 499/2023 dalla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna. Quest’ultima aveva, infatti, rigettato l’appello proposto dall’Ufficio per non avere assolto all’onere della prova come disciplinato dal novellato art. 7 comma 5 bis D.lgs. 546/1992, adducendo una generica contestazione sull’inerenza dei costi relativa ad alcune fatture.