Operazioni oggettivamente inesistenti: onere della prova
SENTENZA DEL 26/06/2023 N. 4021/20 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA
Nel caso di contestazione relativa a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da soggetto privo di idonea struttura organizzativa, è onere del contribuente provare la realizzazione delle operazioni contestate. In base a tale principio, già espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (causa C-114/22) e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28268/2021, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha ritenuto sufficiente la sola regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti e, pertanto, ha ritenuto le operazioni contestate indetraibili ai fini IVA e indeducibili ai fini IRES e IRAP.