Cassazione civile, 5 sez., 15/06/2023, n. 17100
Sez. 5 – , Ordinanza n. 17100 del 15/06/2023 (Rv. 668242 – 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.
U. (BARI DUCCIO) contro C. (BALDINI MASSIMILIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2019
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica agli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, purché essi siano direttamente utilizzati dall’ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse.