Cassazione civile, 5 sez., 20/04/2023, n. 10739
Sez. 5 – , Sentenza n. 10739 del 20/04/2023 (Rv. 667675 – 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro Z.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/06/2014
L’invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un’intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l’applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un’agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).