Giurisprudenza

Cassazione civile, 3 sez., 23/12/2022, n. 37734

Sez. 3 – Sentenza n. 37734 del 23/12/2022 (Rv. 666488 – 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

D. (MAMMONE FABIO) contro F. (GIULIANI MARCO)

Rigetta, CORTE D’APPELLO BARI, 07/07/2020

In tema di mutuo agrario ipotecario, con la notificazione al debitore inadempiente dell’atto di precetto per il pagamento dell’intero credito residuo la banca mutuante manifesta, per fatti concludenti, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente, la quale, pur facendo riferimento all’omesso integrale pagamento anche di una rata soltanto, va comunque considerata valida ed efficace quantomeno con riguardo agli inadempimenti che legittimano la risoluzione ai sensi dell’art. 40, comma 2, t.u.b. e, cioè, al pagamento tardivo – ma contenuto nei 180 giorni da ciascuna scadenza – di una singola rata che si sia verificato almeno sette volte oppure all’omesso o tardivo pagamento di una rata protrattosi per oltre 180 giorni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il precetto opposto, poiché, indipendentemente dalla natura – imperativa o derogabile – dell’art. 40, comma 2, t.u.b., al momento dell’intimazione erano totalmente insolute rate per un termine ben superiore a quello di 180 giorni dalla scadenza, previsto dalla citata disposizione).

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