L’assicurazione deve risarcire i sinistri anche su aree private
La nozione di circolazione è estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (SS.UU., sentenza n. 21983/2021)
La Suprema Corte ha recepito la normativa europea disponendo l’operatività della copertura assicurativa diretta per il danno da uso di un veicolo conforme alla funzione abituale del mezzo, anche se avvenuto in luoghi privati.
E’ quanto disposto dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n.21983/21, pubblicata il 30 luglio scorso (testo in calce).
La vicenda
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato il gravame proposto dai ricorrenti in merito alla richiesta di risarcimento danni verificatisi a causa del decesso di un congiunto, investito da una autovettura nel cortile dell’abitazione. In particolare, il giudice di merito aveva respinto il ricorso per via della mancata copertura assicurativa Rc auto ex artt. 122 e 144 dlgs. n. 209 del 2005 in quanto il sinistro si era verificato in un’area privata e pertanto e non vi era azione diretta verso l’assicuratore del responsabile. Avverso tale sentenza, gli interessati hanno proposto ricorso per Cassazione.
Con ordinanza interlocutoria, la Sezione Terza, rilevato un contrasto giurisprudenziale sul punto, alla luce della normativa europea, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
La decisione
Come osservato dalla Sezione remittente, la disciplina posta dall’art. 2054 c.c. risulta connessa in modo imprescindibile con quella dettata in tema di assicurazione obbligatoria Rc auto, come emerge anche dalla normativa comunitaria. La circolazione regolata dall’art. 2054 c.c. include anche la fase di arresto del veicolo, in rapporto all’ingombro dello stesso sugli spazi deputati alla circolazione, sia in relazione alle operazioni propedeutiche alla partenza, fermata e circolazione. Secondo invalso orientamento giurisprudenziale, il criterio rilevante per determinare l’ambito di applicazione della copertura assicurativa obbligatoria per la Rca, è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla funzione abituale dello stesso. Per l’assicurato-danneggiante, non vige la copertura assicurativa solo nell’ipotesi di utilizzo del veicolo in contesti particolari o scollegati dal concetto di circolazione, come stabilito dall’art. 2054 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private. L’ipotesi di utilizzo anomalo del mezzo va ravvisata in una utilizzazione del veicolo non rientrante fra quelle indicate dal codice della strada, oppure quando se ne fa un uso anomalo, non conforme alle caratteristiche o alla funzione abituale del mezzo, come nel caso in cui venga usato come arma o per investire o uccidere persone. In tali circostanze, la copertura assicurativa è esclusa.
Inoltre, poiché nel concetto di circolazione, rientrano i movimenti effettuati in ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo adeguato alla sua funzione abituale, la copertura assicurativa Rca si applica non solo ai sinistri avvenuti in strade ad uso pubblico, ma anche in quelle di natura privata, aperte all’utilizzazione di un numero indeterminato di persone. La Suprema Corte ha aderito alla suddetta interpretazione estensiva della nozione di circolazione di cui all’art. 122 cod. ass. in quanto, essendo conforme alle direttive europee, consente di adeguare il diritto interno a quello europeo, in adempimento dell’obbligo posto dall’art. 189, c. 3, Trattato CEE, e dall’art. 249, c.3, Trattato UE.
Per tali ragioni ha accolto il ricorso, rimando la decisione al giudice del rinvio anche sulle spese.
cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-21983-2021