Corecom Puglia, delibera 41/18
Si dichiarano inammissibili le richieste sulla liquidazione dei danni e sulle spese di lite – atteso che, ai sensi del l’art. 19, comma 4 dell’allegato A alla delibera 173/07/CONS, esula dalla competenza di questa Autorità amministrativa la liquidazione del danno potendo in questa sede “condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità” – e, relativamente alla richiesta di competenze legali, poiché a norma del successivo comma 6 “nel procedimento di definizione della controversia possono essere liquidate le spese di procedura, giustificate e necessarie, secondo criteri di equità e proporzionalità, predeterminate nel loro ammontare dall’Autorità”.