Corecom

Corecom Piemonte, delibera 16/18

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per il disservizio, si osserva che ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, l’oggetto della pronuncia può riguardare esclusivamente il rimborso di somme risultate non dovute o il pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi o dalle disposizioni normative o delibere dell’Autorità.

È dunque esclusa dalla competenza di questa Autorità una pronuncia riguardante la richiesta di risarcimento del danno per un asserito disservizio, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria nelle sedi competenti.

Pertanto, a fronte della complessiva indeterminatezza dell’oggetto della controversia, risultante da quanto esposto e richiesto nel formulario nei termini sopra descritti, stante inoltre l’incompetenza di questa Autorità nel pronunciarsi su una richiesta di risarcimento del danno, l’istanza dell’utente non può trovare accoglimento in questa sede.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *