Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 26/11
Gli indennizzi plurimi richiesti dall’istante, nel caso di specie per sospensione del servizio e per ritardata attivazione, devono essere unificati, considerando che la fattispecie si apprezza come unitaria e che essi agiscono sul piano della gravità del disagio provocato all’istante.
Come da prassi del Corecom, la mancata effettuazione del servizio di portabilità (da intendersi quale fattispecie generale che ricomprende anche il mancato rilascio dell’utenza per effettuare il “rientro” al precedente operatore) viene infatti valutata come potenzialmente meritevole di un indennizzo giornaliero pieno, rispondente secondo parametri equitativi alla complessità dell’inadempimento e alla gravità del disagio subito, laddove il servizio telefonico e/o internet sia stato sospeso e pertanto non sia stato comunque somministrato da un soggetto terzo (di fatto dall’operatore donating)[1].
[1] Conformi: Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 30/11