Corecom Calabria, Deliberazione 11/19
L’operatore ha asserito in primis che la mancata attivazione delle linee telefoniche fosse da attribuire “all’indirizzo/civico non rispondente al cliente”, successivamente ad un fatto tecnico e, infine, per “rinuncia del cliente”. A sostegno di tali affermazioni ha allegato una scheda riassuntiva degli ordinativi, riferita all’utente che non può avere valore dirimente, perché non attesta l’attività svolta dall’operatore, per risolvere le problematiche insorte. Perciò, non può ritenersi che il gestore abbia assolto all’onere della prova, in ordine alle difficoltà tecniche emerse nell’attivazione delle nuove linee.
A tal proposito, si richiama l’art. 4, comma 2, delle Condizioni Generali di Contratto, citato dallo stesso operatore, in cui si legge che: “qualora nei casi di eccezionalità tecnica e cause non imputabili a Telecom non sia possibile rispettare i termini concordati o la data di appuntamento già indicata, Telecom indica comunque la data prevista per l’attivazione del Servizio anche tramite rimodulazione della data dell’appuntamento già indicata concordando con il cliente i tempi e le modalità di attivazione. Le date possono essere rimodulate da Telecom anche tramite invio di sms. (…)”.
Una volta accertata l’impossibilità tecnica di attivazione immediata della linea, l’operatore avrebbe dovuto fornire all’utente le informazioni sulla tempistica per l’attivazione della linea (e/o linee).
Lo stesso ha, da ultimo, sostenuto che la nuova linea non è stata attivata per rinuncia dell’utente. La circostanza riferita non appare verosimile perché anche se l’utente avesse espresso verbalmente tale volontà, una dichiarazione del genere sarebbe stata priva di tutti i requisiti formali previste dalla legge.
Alla stregua di tali rilievi, anche tale circostanza deve ritenersi infondata, e come tale inidonea a giustificare la mancata attivazione delle nuova linea (e/o linee).
Comunque, nel caso di specie, si ravvisa un inadempimento contrattuale dell’operatore, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il quale recita: ”il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, con il conseguente accoglimento della richiesta di indennizzo formulata dall’istante.