Corecom Calabria, delibera 257/18
La domanda di liquidazione di un indennizzo per la ritardata cessazione dei servizi non trova invece accoglimento, alla luce dei più recenti orientamenti. Il principio è espresso già nella Delibera dell’Autorità n. 14/15/CIR, secondo cui: “non può essere accolta la richiesta dell’istante inerente la corresponsione di ulteriori indennizzi a titolo di ritardata cessazione contrattuale e conseguente fornitura di un servizio non richiesto in quanto, conformemente a quanto questa Autorità ha più volte statuito, a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi”[1].
Tale orientamento consolidato, risulta confermato anche dalle più recenti pronunce dell’Autorità, le quali escludono altresì che la tardiva cessazione dell’utenza telefonica sia equiparabile all’attivazione di un servizio o profilo tariffario non richiesto, con la conseguente applicazione, in via analogica ex art. 12, comma 3, del Regolamento indennizzi, dell’ indennizzo di cui all’art. 8 dell’Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS previsto per tale ipotesi, secondo quanto richiesto dall’istante nei propri scritti difensivi.
A tale proposito la, delibera 18/16/CIR, precisa: Non si ritiene di accogliere le richieste della parte istante sub i) e ii), in ordine alla liquidazione degli indennizzi previsti dall’art. 8 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori” di cui all’Allegato A) della delibera n. 73/11/CONS per le fattispecie di attivazione di servizi non richiesti e/o di profili tariffari non richiesti.
Al riguardo, infatti, è fondato il rilievo di Vodafone Italia xxx. secondo il quale il caso in esame riguarda, non l’attivazione di servizi mai richiesti dall’istante, bensì il ritardo nella disattivazione di servizi regolarmente attivi. Riguardo a tali ipotesi, l’Autorità ha già espresso il proprio orientamento in merito alla non equiparabilità tra l’ipotesi di fatturazioni successive alla disdetta e “indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti”, ai sensi dell’articolo 8 delibera 73/11/CONS. Quest’ultima fattispecie, invero, si riferisce all’ipotesi in cui l’operatore provvede ad attivare un servizio in assenza di una richiesta del cliente; la ratio di tale previsione va ravvisata nell’esigenza di tutelare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore rispetto all’utilizzo dei servizi a pagamento[2].
Invero, attesa la diversità delle due fattispecie (attivazione di servizi non richiesti/fatturazione successiva alla disdetta contrattuale), non può darsi luogo all’applicazione analogica dell’articolo 8 del citato Regolamento per la fattispecie di continuata illegittima fatturazione, atteso che “l’eventuale disagio patito dall’istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell’alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento sugli indennizzi, delle fattispecie tipizzate), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall’ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell’Autorità Giudiziaria e non dell’Autorità”[3].
[1] Ex multis, v. anche Delibere 121/15/CIR, 16/16/CIR, e 20/16/CIR nonché Determina n. 15/18/DTC
[2] Cfr. delibere nn. 43/14/CIR, 84/14/CIR e 104/14/CIR
[3] Ex multis, v. di recente Delibera Agcom 116/17/CIR