Agcom, delibera 102/11/CIR
In ordine alla richiesta dell’utente relativa all’applicabilità e alla legittimità di una clausola contrattuale, occorre precisare che l’articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS, allegato A, delinea l’ambito d’intervento così disponendo: “L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”.
Pertanto, l’accertamento di questa Autorità non può essere diretto a sindacare la legittimità o meno di una clausola contrattuale, bensì la conformità o meno della condotta dell’operatore alle disposizioni regolamentari. In altri termini l’Autorità, a seguito dell’accertamento del fatto obiettivo dell’inadempimento, può disporre a carico dell’operatore rimborsi, storni ed indennizzi ma non può declarare l’inapplicabilità di una singola clausola che, essendo contenuta all’interno delle condizioni generali di contratto, è destinata a produrre i propri effetti non solo nei confronti dell’istante uti singulus bensì nei confronti dell’intero bacino di utenza.
Sembra, perciò, da escludersi una competenza dell’Autorità in ordine alla richiesta dell’istante, per cui è invece competente il giudice.