Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, n.3318
Omessa notifica e opposizione alla cartella esattoriale: necessario dedurre anche il motivo di illegittimità dell’illecito contestato
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13/09/2017
In caso di opposizione “recuperatoria” avverso la cartella esattoriale fondata sull’omessa o invalida notifica dell’ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l’onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l’invalidità della notificazione dell’ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l’inammissibilità dell’opposizione.